Detrazione fiscale tende da sole

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È prevista una detrazione fiscale per le tende da sole per l’anno 2019? Per scoprirlo, dobbiamo fare riferimento alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate.

La risposta è semplice: per tutto il 2019, ossia fino al prossimo 31 dicembre, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la validità della detrazione fiscale del 50% per le tende da sole. La detrazione fiscale è riferita a tutte le schermature solari acquistate dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019.

La legge sottolinea che l’agevolazione fiscale prevista per le tende da sole è di massimo 60,000 euro per unità immobiliare, il tutto considerato al netto di eventuali sconti dei quali il contribuente potrebbe eventualmente usufruire. È anche importante sottolineare che la detrazione tende da sole è applicabile sull’IRPEF per le persone fisiche o sull’IRES per le imprese, ossia sull’imposta lorda sui redditi. Inoltre, tale detrazione sarà ripartita in 10 quote annuali, tutte di uguale valore.

Le spese ammissibili riguardano la fornitura e posa in opera di sistemi di schermatura solare e/o chiusure tecniche oscuranti; l’eventuale smontaggio e smaltimento di analoghi sistemi preesistenti; le opere accessorie e le spese di prestazioni professionali aggiuntive, necessarie naturalmente all’attuazione dell’intervento che interessa le schermature.

Le tende da sole detraibili saranno quelle installate a protezione di superfici vetrate esposte da est a ovest, passando da sud. Attenzione dunque: le tende che vengono installate su pareti con esposizione a nord non rientrano nell’Ecobonus 2019, che tuttavia include non soltanto l’installazione ex novo, ma anche la sostituzione di precedenti tende da sole. Allo stesso modo, non possono essere detratte le spese per interventi eseguiti su edifici ancora in corso di costruzione o ampliamenti assimilabili a nuova costruzione. Parimenti, non può essere detratta la spesa sostenuta per la sola sostituzione del telo, del cambio o per la semplice installazione del motore.

Infine, bisogna sempre tenere presente che nel caso in cui l’importo annuo della detrazione sia superiore all’imposta lorda annua, non sarà possibile effettuare richiesta di alcun rimborso, né di credito di imposta per quanto riguarda la somma in eccesso.

Tende che rientrano nella detrazione fiscale 2019

Vediamo ora insieme a quali tipologie di schermature solari fa riferimento la detrazione fiscale per le tende nell’anno 2019. Precisiamo che sia le tende esterne che le chiusure oscuranti possono includere o meno i sistemi di proiezione, e possono essere sia manuali che motorizzate.

  • UNI EN 13561 – Tende esterne: tende a bracci pieghevoli o rotanti, a rullo verticali per lucernari o finestre sul tetto, per verande e terrazzi. La categoria include anche tutti i prodotti assimilabili.
  • UNI EN 13659 – Chiusure oscuranti: si riferisce a tende esterne alla veneziana, tapparelle, persiane a battenti, persiane a soffietto con chiusura piatta, persiane alla veneziana, persiane a soffietto e tutti i prodotti assimilabili alla categoria.

La certificazione CE delle tende da sole deve poter essere visibile sull’etichetta del prodotto, e viene fornita in duplice copia con la tenda. Una delle due copie dovrà essere applicata sul manuale utente della tenda, nell’apposita pagina. Infine, le tende dovranno presentare un fattore GTot uguale o inferiore allo 0.33 secondo certificazione di idoneo ente.

Detrazione tende da sole 2019: chi può usufruirne?

Ma chi può usufruire della detrazione fiscale al 50% prevista per tutto il 2019 e relativa alle tende da sole?

Secondo quanto disposto dall’Agenzia dell’Entrate, la detrazione tende da sole è diritto di tutti i cittadini, così come di attività produttive e commerciali (e dunque aziende) che si prendono carico delle spese per il cosiddetto “efficientamento energetico” degli edifici. Ovviamente la detrazione fa sempre riferimento a chi possiede un diritto reale sull’immobile nel quale le tende da sole vengono installate o sostituite.

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Detrazione tende da sole: come fare?

Come poter accedere alla detrazione fiscale prevista per le tende da sole almeno fino al 31 dicembre 2019?

Il cittadino o l’azienda dovrà allegare quanto segue alla propria dichiarazione IRPEF o IRES:

  • Fattura o ricevuta fiscale riportante la dicitura “Schermatura solare dinamica ai sensi del DL311/2006 Allegato M”
  • Copia del pagamento effettuato con modalità tracciabile (come ad esempio un bonifico bancario)
  • Codice fiscale, causale e partita IVA dell’azienda che esegue i lavori

La documentazione da trasmettere all’ENEA è invece la seguente:

  • Scheda descrittiva dell’intervento, che può essere trasmessa esclusivamente attraverso il sito web riferito all’anno in cui sono terminati i lavori (2018, in questo caso), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori

Si ricorda che il cliente dovrà conservare sia documentazione di tipo tecnico (certificazione del fornitore produttore o assemblatore che attesti il rispetto dei requisiti tecnici; originale della documentazione inviata all’ENEA, debitamente firmata e schede tecniche dei componenti e/o certificazione del fornitore) che amministrativo (fatture delle spese sostenute, ricevuta del bonifico che includa causale riferita alla legge finanziaria 2007, data e numero della fattura, dati del richiedente della detrazione e quelli del beneficiario del bonifico; ricevuta della documentazione inviata a ENEA, ossia codice CPID).

I soggetti che possono richiedere la detrazione sono i contribuenti che:

  • Sostengono le spese di riqualificazione energetica dell’edificio
  • Posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari
  • Intervengono su edifici esistenti, intesi come accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento dei tributi

Per quanto riguarda i requisiti tecnici dell’intervento, le regole da rispettare sono le seguenti:

  • I sistemi di schermatura installati dovranno essere quelli riferiti all’Allegato M del D.Lgs 311 del 29/12/2006
  • Le schermature dovranno essere applicate in modo solidale con l’edificio, senza poter essere montate o smontate dall’utilizzatore
  • Dovranno proteggere superfici vetrate
  • Potranno essere installate all’interno, all’esterno o integrate alla superficie vetrata
  • Devono essere mobili
  • Devono essere schermature tecniche
  • Possono presentare chiusure oscuranti in combinazione con vetrate o autonome (aggettanti)
  • Le chiusure oscuranti ammettono, diversamente dalle tende, tutti gli orientamenti (per le tende si escludono quelle con orientamento a nord)
  • Devono possedere una marcatura CE se prevista
  • Devono rispettare leggi e normative nazionali e locali in ambito di sicurezza ed efficienza energetica

Mauri Tende opera a Monza Brianza, Lissone, Desio, Seregno, Gessate, Cologno, Cinisello Balsamo, Casatenovo, Merate, Milano, Lecco, Como, Varese.

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